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Trento, 28 febbraio 2012
DISEGNO DI LEGGE
Modificazioni della legge provinciale
sul Consiglio delle autonomie locali,
in materia di partecipazione dei cittadini

Relazione

L’Autonomia del Trentino è sempre più messa in discussione, anche se spesso le posizioni critiche sono basate su una scarsa conoscenza di che cosa significhi l’autonomia e su quale sia stata la storia del Trentino che, prima del riconoscimento formale di uno status speciale, ha costruito nei secoli forme originali di autogestione e di capacità organizzative. Un substrato culturale e civile che permea ancora oggi molte manifestazioni della nostra società civile – il volontariato, la solidarietà, la cooperazione – sul quale si sono via via innestate le soluzioni istituzionali.

Vero è che l’autonomia, in ogni caso, non è un concetto statico, bensì dinamico. Non è ferma ad un punto di arrivo, ma è in divenire giorno dopo giorno. Va vissuta ed interpretata da tutti come un “bene comune”, di quelli di cui non si può fare a meno.

Su questi presupposti si basa il presente disegno di legge per tentare di dare una nuova interpretazione al significato espresso nella Costituzione della Repubblica italiana, la quale all’articolo 118 riconosce “l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale”. Ciò che di norma avviene attraverso le diverse espressioni della società civile, comprese le organizzazioni dell’economia e del lavoro.

E’ questo il principio di sussidiarietà, che si può articolare sia per via verticale che orizzontale, ovvero il riconoscimento che la società civile, “l’autonoma iniziativa dei cittadini”, può affiancare ed alle volte supplire e sostituire – con minor costo per il “pubblico” – il ruolo delle istituzioni al fine di assicurare ai cittadini il benessere e la miglior convivenza.

Ebbene, la società civile è già protagonista da molto tempo ed in molti modi delle vicende del Trentino. Ma qui si intende proporre una sorta di cambio di paradigma, come un passaggio da una versione 1.0 ad una versione 2.0 dello stesso software. E questo “software”, per restare nel campo della metafora, è il Consiglio delle autonomie locali. Un organismo molto importante, nato solo nel giugno 2005 con la legge n. 7, anticipando di pochi mesi la più rilevante riforma istituzionale del Trentino attuata con la legge provinciale n. 3 del 2006.

Il Consiglio della autonomie locali è stato per certi versi l’evoluzione del Consorzio dei Comuni trentini e della cosiddetta “RUC”, rappresentando ora tutti i Comuni e le Comunità di valle.

Ma quel termine plurale – “autonomie locali” – inserito nella sua denominazione si presta a nostro avviso ad essere interpretato in senso lato proprio alla luce della definizione costituzionale e della necessità di dare alla società civile quelle modalità e quelle procedure che possano consentire alla sua voce di salire in modo autorevole sino a diventare elemento costituente del processo di formazione delle decisioni collettive, che siano leggi provinciali o rilevanti atti di programmazione e di indirizzo del governo provinciale e locale.

La formula proposta è sicuramente ardita e potrà esporsi a critiche ed osservazioni contrarie. Ma in realtà non fa altro che potenziare sensibilmente la presenza ed il ruolo del Consiglio delle autonomie locali, che può così configurarsi sempre di più come la “seconda gamba” dell’autonomia speciale del Trentino, a fronte della prima gamba rappresentata dal Consiglio e dalla Giunta provinciale.

Il ruolo che verrebbe riconosciuto al Consiglio delle autonomie locali attraverso l’approvazione della presente proposta, sarebbe quello di un organo in grado di istruire nel proprio seno tutta una serie di autorevoli posizioni che potranno poi essere portate “con peso” all’attenzione del Consiglio provinciale (nel caso di atti legislativi e di pareri, ad esempio) e della Giunta, in molti altri casi e per quelle che sono le sue competenze.

Oggi infatti le cosiddette “consultazioni od audizioni” che vengono spesso svolte presso le commissioni del Consiglio provinciale nel corso dell’iter istruttorio delle leggi provinciali appaiono alquanto estemporanee, non sempre valorizzate, relativamente poco divulgate (ed ovviamente non si può incolpare l’ufficio stampa del Consiglio che svolge egregiamente il suo lavoro). Ma un conto è riferire di un’audizione ed eventualmente allegarne anche il testo. Un altro conto è disporre di una banca dati dei contributi dei singoli soggetti, alla quale si possa accedere on-line per acquisire tutte le informazioni del caso, compresa la verifica circa il recepimento, totale o parziale, di quanto osservato o proposto. Un altro limite rilevante della attuale situazione deriva dal fatto che organismi pur operanti nei medesimi settori, ben raramente (salvo il caso esemplare del Coordinamento imprenditori) esprimono delle posizioni che sono frutto di un lavoro preparatorio e di mediazione. Spesso le audizioni avvengono senza l’apporto di un contributo scritto oppure lo stesso giunge al tavolo del legislatore solo dopo che questi ha già approvato, in commissione o addirittura in aula, il testo legislativo.

La soluzione che qui viene proposta simula per certi versi il lavoro che nelle Istituzioni europee viene svolto dal Comitato delle Regioni e dal Comitato Economico e Sociale. I quali, ad esempio, una volta che la Commissione ha dato il via all’iter di una direttiva (attraverso una comunicazione al Consiglio ed al Parlamento europeo) od in altri casi rilevanti, ad esempio l’avvio dell’iter di un nuovo regolamento comunitario, hanno una tempistica ben definita nell’ambito della quale istruire il proprio intervento. Un modo concreto ed efficiente, dunque, di incidere nella fase ascendente dell’azione comunitaria, con totale trasparenza e pubblicizzazione degli atti.

Il modello che viene proposto per il Trentino – sempre nell’ottica di un’autonomia dinamica che “inventa” soluzioni originali per organizzarsi al meglio – è quello della costituzione nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali di due comitati consultivi, aperti alla partecipazione di tutti i soggetti che possono trovarvi accreditamento, uno orientato all’ambito economico e sociale, l’altro a quello ambientale e delle opere pubbliche, che sempre più richiedono prima del loro varo la partecipazione dei cittadini.

La critica circa la crescita dei costi e la creazione di nuovi “baracconi” viene immediatamente fugata scrivendo nella proposta di legge che qualunque incarico nell’ambito di questi comitati, compresa la partecipazione ai lavori, avviene a titolo gratuito. Unico possibile piccolo gravame, ma non di peso non sopportabile, deriva dalla necessità da parte del Consiglio delle autonomie locali di fornire un ruolo di segreteria tecnica ai comitati consultivi.
In questo modo, nel momento in cui si avvia l’iter per una nuova legge provinciale o per l’adozione di importanti strumenti di programmazione – in Piano urbanistico, il piano energetico ed ambientale, il piano delle opere pubbliche, il piano sanitario, eccetera – il Consiglio delle Autonomie locali può iniziare ad istruire la formazione di un proprio contributo che poi renderà pubblico e depositerà agli atti presso il Consiglio provinciale o presso la Giunta. Resterà chiaramente nelle possibilità e nelle volontà di entrambi gli organi (Consiglio provinciale e Giunta) approfondire ulteriormente gli argomenti, affrontando caso per caso con nuove audizioni e nuovi incontri con gli stessi soggetti, presi anche singolarmente. Non c’è però alcun dubbio sul fatto che, rispetto alla situazione attuale, si farebbe un notevole salto di qualità nella partecipazione, mediata, dei cittadini e della società civile. Creando dunque quella che abbiamo definito come la “seconda gamba” dell’autonomia speciale del Trentino. L’alternativa sarebbe altrimenti quella di creare comunque un nuovo soggetto, lasciando al Consiglio delle autonomie locali le attuali funzioni ed il parallelismo tra questa istituzione ed il consorzio – “sindacato di categoria” – degli enti locali. Ma questo, come abbiamo cercato di argomentare, non coglierebbe il vero significato della presenza e del ruolo di un organismo che nel nome già esprime le potenzialità di un soggetto che può rappresentare e fare sintesi non solo della posizione degli enti locali, ma anche di quella dei cittadini, singoli e associati. Cittadini che esprimono la potenzialità di una società civile forte e consapevole del fatto che l’autonomia si coltiva anche con strumenti, meccanismi, buone pratiche da implementare e da sviluppare di continuo.

Descrizione del disegno di legge

Ciò premesso, con l’articolo 1 si interviene nell’ambito dell’articolo 1 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali ampliandone ed amplificandone le finalità, con la possibilità di poter rappresentare ed esprimere anche le posizioni dei cittadini, singoli ed associati, individuando nuove e più idonee forme di partecipazione all’elaborazione delle decisioni.

L’articolo 2 include i rappresentanti dei due comitati consultivi di cui si occupa l’articolo 3 (comitato economico-sociale e comitato ambientale e delle opere pubbliche) negli organi direttivi del Consiglio delle autonomie locali.

L’articolo 3 riguarda appunto i due comitati, affermando che è proprio la presenza dei comitati, ai quali si accede previa iscrizione ad apposito registro, ad assicurare la partecipazione attiva dei cittadini alla fase di formazione delle decisioni.

L’articolo 4 specifica le modalità attraverso le quali il Consiglio delle autonomie locali può esprimere e può rendere trasparenti i documenti preparatori e le posizioni ufficiali che saranno elaborate al termine di ogni iter.

Cons. Roberto Bombarda

 


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1
Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali)

1.    Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali, dopo le parole: ”enti locali” sono inserite le seguenti: “e l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, attraverso le diverse espressioni della società civile, comprese le organizzazioni dell'economia e del lavoro,” e dopo le parole: “in attuazione” sono inserite le seguenti: “dell'articolo 118, quarto comma,”.

2.    Dopo il comma 1 bis dell'articolo 1 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali è inserito il seguente:
“1 ter. Il Consiglio delle autonomie locali favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In particolare promuove il dialogo aperto, trasparente e regolare con le organizzazioni rappresentative della società civile, individuando forme idonee di partecipazione all'elaborazione delle decisioni.”.

Art. 2
Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali

1.    Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali è inserita la seguente:
“h bis) un rappresentante del comitato economico-sociale e uno del comitato ambientale e delle opere pubbliche previsti dall'articolo 2 bis;”.

Art. 3
Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali

1.    Dopo l'articolo 2 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali è inserito il seguente:
“Art. 2 bis
Comitati consultivi
1.    La partecipazione attiva dei cittadini alla fase di formazione delle decisioni è assicurata attraverso la costituzione di un registro presso il Consiglio delle autonomie locali. Nel registro possono essere iscritte, su richiesta, le associazioni e i comitati rappresentativi di almeno cinquanta cittadini e operativi da non meno di dodici mesi all'atto della richiesta d'iscrizione, con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
2.    A seconda della loro natura e del loro oggetto l'associazione o il comitato partecipano con un proprio rappresentante a uno dei seguenti comitati consultivi:
a)    comitato economico-sociale;
b)    comitato ambientale e delle opere pubbliche.
3.    La partecipazione ai lavori dei comitati è a titolo gratuito. I comitati si avvalgono di una segreteria assicurata dal Consiglio delle autonomie locali.
4.    Ogni comitato è coordinato da una persona eletta nel suo ambito, che rimane in carica per un anno e non è immediatamente rieleggibile.
5.    I comitati possono esprimere propri pareri, inoltre agevolano la formazione e la trasmissione di pareri, commenti e altri interventi di associazioni e comitati funzionali al procedimento di approvazione delle leggi provinciali e degli altri atti sottoposti al parere del Consiglio delle autonomie locali, con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
6.    I documenti prodotti dai comitati sono acquisiti dal Consiglio delle autonomie locali, trasmessi al Consiglio e alla Giunta provinciale e pubblicati nel sito del Consiglio delle autonomie locali, assieme ai loro allegati.".

Art. 4
Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali

1.    Dopo la lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali sono inserite le seguenti:
“h ter) l'attuazione di iniziative volte a favorire l'autonoma partecipazione dei cittadini, singoli e associati, all'elaborazione delle decisioni;
h quater) lo svolgimento delle attività necessarie a favorire la costituzione e l'attività dei comitati consultivi previsti dall'articolo 2 bis;”.

2.    Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali è inserito il seguente:
“5 bis. Nella formulazione dei propri pareri il Consiglio delle autonomie locali si esprime anche su eventuali pareri, documenti, petizioni promosse da enti, associazioni e cittadini. A tal fine il Consiglio delle autonomie locali rende pubblici tempestivamente, attraverso il proprio sito internet, i documenti per i quali è richiesto il proprio parere, fissando contestualmente un termine entro il quale devono pervenire eventuali documenti o osservazioni. Questi documenti sono allegati al parere formulato dal Consiglio delle autonomie e trasmessi al Consiglio e alla Giunta provinciale. Quando il Consiglio delle autonomie locali non si esprime i documenti sono comunque trasmessi al Consiglio e alla Giunta provinciale entro il termine fissato per la formulazione del parere.”.

     

Roberto Bombarda

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